Il Tar di Catania ha respinto il ricorso elettorale presentato dal candidato Giovanni Barone. I giudici della quarta sezione del tribunale amministrativo regionale, relatore Francesco Bruno, presidente Cosimo Di Paola, terzo Pancrazio Savasta, non hanno riscontrato irregolarità tali da sovvertire l’esito elettorale. Il ricorso principale del candidato Barone è stato respinto, dichiarando, altresì, inammissibile il ricorso incidentale del sindaco Franca Iurato. È stato estromesso dal giudizio l’ufficio elettorale centrale, le spese di verificazione dovranno essere sostenute dal Govanni Barone e le spese dei legali, Giovanni Mania difensore di Franca Iurato e Alessia Giorgianni del candidato Giovanni Barone, equamente distribuite tra i due contendenti. Un risultato elettorale, quello dello scorso 8 maggio, che ha sancito la vittoria di Franca Iurato per una manciata di voti: 1225 voti (il 22,99% di preferenze) contro i 1222 di Barone (22,93%). Il Tar di Catania, dopo il ricorso presentato da Barone, ha deciso di procedere al riconteggio di alcune schede contestate previa nomina di un ufficiale verificatore. Ieri la sentenza definitiva. “Il ricorrente aveva il semplice onere di effettuare verifiche e conteggi di tipo aritmetico – si legge nella sentenza del Tar – attraverso l’analisi di verbali già acquisiti, che avrebbero potuto evidenziare se ed in cosa si fosse annidato l’errore o la omissione che lo hanno fatto soccombere nel confronto elettorale. In altre parole, non emergono in questo caso quelle difficoltà di acquisizione di dati ed elementi di valutazione che, invece, connotano le ipotesi in cui si intende contestare la regolarità delle singole manifestazioni di voto allorquando si discute di elementi (le operazioni di spoglio delle singole schede) che non ricadono sotto l’immediata e diretta sfera conoscitiva del ricorrente. L’unico punto in cui il ricorrente manifesta un interesse diretto – spiegano i giudici nella motivazione – riguarda la contestazione dei voti attribuiti e poi corretti mediante l’uso del bianchetto nella sezione numero 2 ai candidati alla carica di sindaco di Santa Croce. In primo luogo, si deve rilevare che l’irregolare attribuzione dei voti si fa discendere dal confronto con un documento informale ed irrituale (i dati diffusi dal comune), che evidentemente non è idoneo a scalfire la forza probatoria privilegiata attribuita ex lege ai verbali”.