Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, ha disposto il rigetto delle domande giudiziali formulate dalla sig.ra Romina Licciardi in danno della Camera del Lavoro di Ragusa relativamente alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro ed alla pretesa nullità e/o illegittimità dell’intimato licenziamento ritenendo appieno sussistente la giusta causa nell’operato del sindacato. Il Giudice del lavoro ha, altresì, rigettato in toto le pretese risarcitorie della lavoratrice relativamente alla presunta violenza denunciata dalla ricorrente ed infondata è stata parimenti ritenuta ogni lamentela rispetto a pretese ritorsioni e fatti di mobbing. Sul piano economico, il Giudice del Lavoro ha altresì rigettato la pretesa della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive per il livello di inquadramento e la domanda della Licciardi ha trovato accoglimento limitatamente alla regolarizzazione ai soli fini contributivi di quindici mensilità pretesamente lavorate oltre che del relativo Tfr e ferie non godute: il tutto per poche centinaia di euro. La camera del lavoro formulerà, in ogni caso, riserva di appello in relazione ai – seppur residuali – profili economici della sentenza in questione.
Panoramica sulla Privacy
Il trattamento e la raccolta dei dati personali e della privacy è regolamentata dall'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 numero 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25 Maggio 2018.
Per l'informativa completa vi rimandiamo alla pagina Privacy Policy.