Il Tar di Catania, in sede collegiale, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale riguardante la regolamentazione delle emissioni sonore. Il Tar, accogliendo le eccezioni presentate dal Comune, tramite l’Ufficio legale dell’Ente, ha quindi ritenuto che il ricorso presentato da alcuni gestori di locali pubblici di Marina di Ragusa non è fondato in quanto l’ordinanza impugnata rappresenta l’unico strumento adottabile per garantire gli interessi di sicurezza pubblica tutelati dalla stessa.