Il Comando di Polizia Municipale porta a conoscenza che “lo scorso 28 luglio agenti di polizia Municipale hanno prestato assistenza viabilistica per la rimozione di un impianto pubblicitario abusivo (6×3), a Marina di Ragusa alla fine del Lungomare A. Doria (area ex depuratore ). Al proprietario dell’impianto era stata notificata, via pec, dall’ufficio tecnico lo scorso 18 luglio la diffida alla rimozione entro 10 giorni dalla notifica, avvertendo che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla rimozione forzata con addebito di spese. L’impianto risultava ubicato su terreno comunale e così, come chiaramente indicato nella diffida, la sua permanenza nel sito è risultata incompatibile con la destinazione che l’area avrà dopo il completamento dei lavori di pubblica utilità, ancora in itinere”. “Sempre lo stesso giorno, – prosegue la Polizia Municipale di Ragusa – altro intervento di rimozione è stato eseguito nel pomeriggio a Ragusa, nell’intersezione tra viale Europa e via Failla, con assistenza viabilistica per la rimozione di due impianti pubblicitari. Gli impianti, appartenenti a due ditte diverse, sono stati rimossi perché privi di autorizzazione ed entrambi situati su terreno comunale. L’impianto rimosso in viale Europa, bifacciale di dimensioni 6×3, aveva un’autorizzazione rilasciata nel 2007, scaduta il 9 luglio 2010. La richiesta di rinnovo, presentata il 25 gennaio 2010, non era stata accolta perché l’impianto risultava incompatibile con il Piano di compatibilità. Di conseguenza, il proprietario dell’impianto è stato diffidato a rimuoverlo una prima volta già nel 2012, e successivamente il 21 luglio scorso. Entrambe le diffide sono state disattese”. Per quanto riguarda l’impianto di via Failla (monofacciale di dimensioni 6×3), il Comando di Polizia Municipale specifica che “era stata applicata una sanzione nel 2015 per violazione all’art. 23 CdS commi 4 e 11 (impianto pubblicitario senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada ). Il ricorso intentato al verbale dal proprietario era stato rigettato dal Prefetto che ha emesso un’ ordinanza di ingiunzione al pagamento della somma di 859.72 euro, notificata il 6 giugno scorso. L’esecuzione della rimozione è stata effettuata dopo che, decorsi abbondantemente i trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, è stato rilevato che la stessa non era stata impugnata avanti il Giudice di Pace. Tutte le spese per eseguire le rimozioni saranno addebitate alle ditte proprietarie degli impianti”.
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