“Con ben 5 distinte sentenze, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha stabilito che la Tassa sui rifiuti solidi urbani non è dovuta per i garage ad uso privato, perché quando una persona vi si trattiene, anche per tempi non brevi, si ritiene plausibile ipotizzare che gli stessi garage non siano idonei a produrre rifiuti”. A darne notizia è Giuseppe Implatani, presidente di Novalex. “Le sopra citate sentenze confermano altresì – spiega – l’orientamento della giurisprudenza nazionale, la quale ha ribadito che i garage sono esclusi dal pagamento della Tarsu in quanto non produttivi di rifiuti. Oltre a ciò la sopra citata Commissione ha stabilito un altro importante principio, ed è quello che il contribuente non ha l’onere della prova, ossia non deve dimostrare che il garage non produce rifiuti. Basta che il Comune classifichi l’immobile come garage, per esonerare il contribuente dal provare che lo stesso non produca rifiuti, sottraendosi così al pagamento della Tarsu. Va rilevato altresì che la Commissione tributaria siciliana – continua Implatani – si è richiamata alla Circolare del Ministero delle Finanze N. 95 del 22 giugno 1994 della Direzione Fiscalità Locale, la quale stabilisce che sono esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e ad utilizzi marginali. Pertanto tutti i contribuenti, che intendono chiedere l’esclusione dal pagamento della Tarsu per i locali utilizzati come garage, possono inoltrare apposita istanza – spiega – all’Ufficio Tributi dei Comuni, specificando gli estremi catastali del garage, i relativi metri quadrati e l’anno per il quale si chiede l’esclusione dal pagamento. Possono essere altresì indicati in detta istanza – conclude Implatani – anche gli estremi dell’autorizzazione amministrativa per il passo carrabile afferente il predetto garage”.
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