I blog non sono assoggettabili alla legge sulla stampa del 1948, in particolare non hanno l’obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica, a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Lo ha stabilito la terza sezione della Corte di Cassazione (presidente Saverio Felice Mannino) con la sentenza storica che ha assolto con formula piena (il fatto non sussiste) Carlo Ruta, che era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di stampa clandestina. “E’ la fine di un incubo iniziato sette anni fa” ha commentato Ruta. La sua vicenda nasce infatti da una contrapposizione con l’allora procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera. Ruta aveva criticato il modo come Fera, 40 anni fa, condusse le indagini su due omicidi compiuti a Ragusa: l’assassinio dell’ingegnere Angelo Tumino, recentemente archiviato, e l’assassinio del giornalista Giovanni Spampinato. Fera aveva querelato Ruta, chiesto e ottenuto l’oscuramento del blog in cui scriveva. Poichè il blog veniva periodicamente aggiornato, era la tesi accusatoria, il blog rappresentava un giornale soggetto alla legge sulla stampa. Tesi che fu accolta nel 2008 dal giudice Patricia di Marco del Tribunale di Modica e il 2 maggio 2011 dalla Corte d’Appello di Catania, che avevano condannato Ruta a 150 euro di multa. La condanna di Ruta aveva suscitato protesta nel mondo dei blogger, che ora possono tirare un respiro di sollievo. “Questa sentenza è importante – ha commentato il difensore di Ruta, Giuseppe Arnone – perchè fa giurisprudenza, traccia la strada in un settore ancora non regolamentato. Nella mia arringa ho sottolineato che imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminare i blog: pochi potrebbero sopportarne il costo. È vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale”.