Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha giudicato infondato ed ha quindi respinto il ricorso proposto dalla Italia Società Cooperativa Sociale contro il Comune di Ragusa nei confronti della Società Cooperativa Sociale Medi Care, per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara indetta dal Comune di Ragusa riguardante il servizio di conduzione e vigilanza scuolabus comunali – biennio 2014-2015 e 2015-2016. Il ricorso era stato presentato in quanto nella seduta dell’8 settembre scorso la commissione ha escluso dalla gara la Cooperativa Italia, poiché priva del requisito concernente l’espletamento negli ultimi tre anni di almeno un servizio identico a quello oggetto della gara d’importo non inferiore a € 150.000,00. Il Tar Catania dando quindi atto dell’oggettiva mancanza da parte della società ricorrente del possesso del requisito previsto nel bando, motivo di esclusione da parte della commissione di gara nella seduta dell’8 settembre, ha pertanto deciso che il ricorso è infondato e va respinto, confermando la legittimità delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante.
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