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02/09/2016 -

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COMUNE DI RAGUSA –  REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI

74436639DS004_IsraelIl Settore Affari Generali ricorda che il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Le convivenze di fatto, possono riguardare tanto le coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni  non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare la modulistica necessaria ed avere le seguenti informazioni: come dichiarare una convivenza di fatto; effetti della dichiarazione della convivenza di fatto; potere di rappresentanza; diritti inerenti la casa; diritti all’assegnazione della casa popolare; impresa familiare; interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; risarcimento del danno; sottoscrizione di un Contratto di Convivenza; disciplina dei rapporti patrimoniali, cancellazione di una Convivenza di Fatto; il diritto agli alimenti. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Ragusa, occorre nuovamente manifestare la volontà, con apposita dichiarazione, in applicazione della nuova legge nazionale. L’unione civile si costituisce invece tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni e va iscritta nell’apposito registro di stato civile. Le parti dell’unione acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità. Sul sito del Comune per le convivenze di fatto viene fornita sia la modulistica per l’unione civile, regolarmente scaricabile, e le informazioni necessarie. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.

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